(Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
VISTA la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
VISTA la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
VISTA la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante
(Disposizioni per il controllo delle armi) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 giugno 1969, n. 323, (Rilascio del
porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975,
n. 105.
- La legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di
armi per uso sportivo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile
1986, n. 77.
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
S.O:
«Art. 250 (Campi di tiro a segno).
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi
tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione
e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata
alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo
gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico
dello Stato».
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno -
Quota di iscrizione).
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e
devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale
sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi
per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o
non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a
segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in
euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del
Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei
Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad
adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni
percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle
rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di
ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli
aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
rilevazione.».
- Si riporta il testo dell'art.1 della legge 6 marzo
1987 n. 89, (Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto
delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per
il soccorso alpino), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1987,
n. 64:
«Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di
porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di
idoneità.
2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici
generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per
ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi."
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria).
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad
anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore
al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore
a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. è consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore
al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e
non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un
colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia
è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527,
(Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Il testo dell'art. 15 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O., così
recita:
«Art 15 (Interventi in materia di armi da fuoco).
1. Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla
seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché
l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica
italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese
esterno all'Unione europea».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 36 della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161,
S.O:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalle singole direttive, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per
le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di
recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato
A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati
A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni
sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3. relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1
sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei
procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le
materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni
che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in
luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma
non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono
determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla
persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art.
117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive,
in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le
stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 36 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della
direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 2, anche i seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti,
delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per
uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica
e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi,
individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in
armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco
riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco
portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12
dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco,
delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura
delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni,
attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di
indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del
controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali
autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle
munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con
registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle
operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di
pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo
l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero
dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di
cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da
fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali
per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica
delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini
dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle
armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta
ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e
la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti
necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione
e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi,
nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine
un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e
anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio
sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a
prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da
fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta
europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'art.
31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio
delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione
delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il
trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di
prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di
cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n.
110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale
di attuazione della direttiva
2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al
presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva 2008/51/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L 179.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.";
B) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) "tracciabilità": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) "armaiolo": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.";
C) all'articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : "di residenza" sono inserite le seguenti: "o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente
decreto, così recita:
«Art. 1.
Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva
91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle
armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva
la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 527, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2.
1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario,
contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o
di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi
del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto
dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle
autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro
delle Comunità europee.
2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le
persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel
territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che
detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o,
per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di
domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i
dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere.
Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da
iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso,
della denuncia di detenzione.
4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di
validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al
trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non
superiore al quinquennio.
5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo
sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di
versamento all'atto del rilascio.».
Art. 3.
Modifiche al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 28:
1. al primo comma, dopo le parole: "sono proibite la fabbricazione," è inserita la seguente: " l'assemblaggio,";
2. al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "La validità della licenza è di 2 anni.";
3. al quarto comma, le parole: " e con la multa da euro cinquecento a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro";
B) all'articolo 31:
1. al primo comma, dopo le parole: "fabbricare altre armi," è inserita la seguente: " assemblarle,"
2. dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente:
"Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.";
C) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
"Art. 31-bis - 1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.";
D) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 -"1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.";
E) all'articolo 38 :
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.";
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.";
f) all'articolo 42, dopo il terzo comma è aggiunto in fine il seguente:
"Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.";
g) all'articolo 55 :
1. al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.";
2. al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
3. dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.";
h) all'articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 38, 42, 55 e 57 del citato
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 28 (art. 27 testo unico 1926).
- Oltre i casi preveduti
dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per
l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di
altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono
consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi
prodotte. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo
non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione,
l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la
vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli
altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della
licenza è di 2 anni. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno
dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione da uno a tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».
«Art. 31 (art. 30 testo unico 1926).
- Salvo quanto è disposto per le
armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne
raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in
vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per
le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto
previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3
anni.».
«Art. 38
- Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1-bis,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne
denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri,
ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite
nel regolamento.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni
autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente
destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o
antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad
andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi
loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche
nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle
misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine
pubblico. Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere
in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei
anni la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il
prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi
dell'art. 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in
un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il
detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra
adeguate garanzie di sicurezza.».
«Art. 42 (art. 41 testo unico 1926).
- Il Questore ha facoltà di dare
licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di
concedere, in caso di dimostrato-bisogno, licenza di portare rivoltelle
o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia
una lunghezza inferiore a centimetri 65. Il provvedimento con cui viene
rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo
deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more
uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato
all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo
regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in
attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da
2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o
del nulla osta alla detenzione.».
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926).
- Gli esercenti fabbriche,
depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a
tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse
sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le
modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti
devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente
per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno
acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la
quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei
titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale
registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di
cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività. Alla cessazione
dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato
cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la
conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel
sistema informatico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi
alla cessazione dell'attività. è vietato vendere o in qualsiasi altro
modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV e V categoria, gruppo
A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché
materie esplodenti di V categoria gruppo C, a privati che non siano
maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di
validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da
ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può
subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla
presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente
non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono,
anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il
contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con
l'ammenda non inferiore a lire euro 154. Gli obblighi di registrazione
delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle materie
esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o
cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con
l'ammenda sino a euro 154.».
«Art. 57 (art. 56 testo unico 1926).
- Senza licenza della autorità
locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né
lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati
con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in
direzione di essa. è vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La
licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di
tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per
gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a
rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di
attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.».
Art. 4.
Modifiche alla legge 2 ottobre
1967, n. 895
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro";
B) all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro";
C) all'articolo 3, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro";
D) all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro";
E) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "qualità delle armi" sono inserite le seguenti: "e delle loro parti".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dal presente
decreto:
«Art 1.
Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello
Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo
guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni
micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a
dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.»
«Art 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o
parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i
congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione
da uno a otto anni e con la multa da
3.000 euro a 20.000 euro.»
«Art.3.
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato
dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di
esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni
indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento
dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto
anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro».
«Art. 4.
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al
pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli
aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000
euro; Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o
circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena
prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone
riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 61, numero
11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di
credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni
ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla
fermata di mezzi di pubblico trasporto.»
«Art. 5.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere
diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o
per la qualità delle armi, e delle loro parti delle munizioni,
esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve
entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei
mesi.»
Art. 5.
Modifiche alla legge 18 aprile
1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";
B) all'articolo 4 :
1. al primo comma, dopo la parola: "noccoliere" sono aggiunte le seguenti: "storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione";
2. al secondo comma, dopo la parola: "persona" sono aggiunte le seguenti: ", gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 ";
3. al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";
4. al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro"; 4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5. al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro";
C) all'articolo 5 :
1. la parola: " giocattoli", ove ricorre, è sostituita dalla seguente "strumenti";
2. al terzo comma, le parole: "ai giocattoli" sono sostituite dalle seguenti: "agli strumenti di cui al presente articolo.";
3. al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.";
4. il sesto comma è sostituito dal seguente: "Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.";
D) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le parole: "Coloro che" sono inserite le seguenti: "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza";
E) all'articolo 10 :
1. al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
2. al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.000 euro";
3. al comma 10, le parole: "da euro 206 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro";
F) all'articolo 11:
1. il primo comma è sostituito dal seguente: "Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.";
2. al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.";
3. al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'articolo 14.";
G) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente: "Art. 11- bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.";
H) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente : "Art. 13 - bis "Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.";
I) all'articolo 15:
1. al primo comma, dopo le parole: "provviste del numero di matricola" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre";
2. al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro". l) all'articolo 19:
1. al primo comma le parole: "bascule e caricatori" sono sostituite dalle seguenti: "e bascule";
2. al secondo comma, le parole : "con l'ammenda da euro 41 a euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro" e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro.";
3. dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.";
M) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma: "Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.";
N) all'articolo 22 :
1. al primo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.";
2. al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
O) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";
2. al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";
3. al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 8, 10,
15, 19, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dal presente decreto:
«Art 2 (Armi e munizioni comuni da sparo).
- Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi
comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con
azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata,
anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresì armi
comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare
all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo,
abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare
munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero
all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel
territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è
richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da
bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili
erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di
armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art.
6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a
recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da
sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a
nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che
lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini
scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al
porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è
previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o
portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per
soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.»
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
-Salve le
autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e
successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o
bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri
apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione. Senza
giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale
acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze,
tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di
puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825 - 1, CEI EN 60825 - 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il
contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità,
riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere
irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto
avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. è vietato
portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di
licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a
sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è
commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei
casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno
strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma,
è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000
euro a 20.000 euro. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata
quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo
comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca
elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e
degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'art. 19 e il
primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo
articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate
nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti
simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano
adoperati come oggetti contundenti.»
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni).
- Divieto di strumenti
trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma
dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla
vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi
bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria
compressa. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato. Le
disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e
quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al
presente articolo. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano
la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo
devono
avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare
cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.
Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da
un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della
canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori
di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per
mezzo
di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata
ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna
dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e
qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la
parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di
cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a
verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e
riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto
del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del
presente comma. Nessuna limitazione è posta all'aspetto degli strumenti
riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone
in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza
l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1500 a 15.000
euro. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento
costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso
sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico
o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma
del quarto comma.»
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in
materia di armi).
- La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35,
terzo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato con
decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'art. 31 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per
l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle
autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il
deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi,
previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato
e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato
all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento
non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini
dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal
Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che
debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio
di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle
persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico,
il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni
antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in
uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli
del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari
o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi
rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno
nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per
l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi. L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per
l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati
per legge. La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che
esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla
competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine
di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'art. 33
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, è abrogato.»
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra.
Collezione di armi comuni da sparo).
- A decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la
detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti
di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata
la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite
soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti
organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di
cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per
l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero.
L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in
parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero
dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei
precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art.
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse
da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da
due a sei anni e la multa da 2.000 a 20.000 euro. è punito con
l'ammenda fino a euro 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette
di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate
ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la
raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato
e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione
all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai
soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da
guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio,
di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per
fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per
le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore
è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte
del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo
nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai
fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi
antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.
Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di
concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni
culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta
della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità
superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la
raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la
detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle
raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva
gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a
10.000 euro.»
«Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
- Sulle armi
prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi,
in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o
castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'art. 1-bis,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il
marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di
fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola.
Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne
intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni
marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o
facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della
parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga
inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione
della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di
artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare
ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.
A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della
Repubblica Italiana e l'indicazione
dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel
territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state
apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma
riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni
identificativi o distintivi dell'arma stessa. Oltre ai compiti previsti
dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di
prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni,
accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni
prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con
l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del
Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati,
anche in forma telematica, al
Ministero dell'interno. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi
a cura del Banco o della sezione. Le armi comuni da sparo prodotte
all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti
per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al
primo comma. Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito
delle attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di
cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano
corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo
nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco
nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo
le modalità di cui all'art. 14. Qualora manchino sulle armi prodotte
all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore
deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno
degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede
ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata
dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei
carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il
numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili
importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al
successivo art. 13. Le norme del presente articolo relative
all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo
nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale
di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1). Entro il termine di
un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma
debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue
sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo
prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della
presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente
art. 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione. Per il
compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco
nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le
modalità previste all'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960,
n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270
milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere
di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1980,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento redisposto per il
rinnovo della convenzione di Lomè. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
«Art. 15 (Importazione temporanea di armi comuni da sparo).
- I
cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per
ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono
ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art.
31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione
che tali armi siano provviste del numero di matricola, ovvero per
finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni
e mostre. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le
foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo
spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi
temporaneamente importate nonché il numero delle stesse. Ai fini della
presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo
non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è
soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12. Chiunque non
osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo
comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa
da 4.000 euro a 30.000 euro.»
«Art. 19 (Trasporto di parti di armi).
- L'obbligo dell'avviso previsto
rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche
per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra
nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, e bascule di armi
comuni. Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il
contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da
guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda
fino a 500 euro se trattasi di parti di armi comuni. Ai fini del
presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora
in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella
parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne
il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non
sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali
dei metalli.»
«Art. 20 (Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto,
smarrimento o rinvenimento).
- La custodia delle armi di cui ai
precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con
ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia
di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione
di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo
le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque
non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi
o con l'ammenda fino a euro 516. Dello smarrimento o del furto di armi
o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta
immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se
questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore
è punito con 'ammenda fino a euro 516. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è
tenuto ad effettuarne immediatamente il
deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza,
presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita
ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a
conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne
immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in
mancanza, al più vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto
illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore
è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 206. Con uno o più decreti del
Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le
modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al
primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute,
prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva,
nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità
telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e
delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di
semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.»
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi).
- Non è consentita la
locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi
destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o
accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi
o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si
intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga
occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa
espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto
il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. è punito con la
reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000
euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione
del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se
l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.»
«Art. 23 (Armi clandestine).
- Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art.
7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e
delle sigle di cui al precedente art. 11. è punito con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque
fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o
altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne
clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due
a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta
in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La
stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera
i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
all'art. 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse
armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza
dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco
nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.»
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del citato regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 34 (art. 33 testo unico 1926).
- Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita
l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori
del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità
di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato
che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello
Stato.»
«Art. 35 (art. 34 testo unico 1926).
- Il fabbricante, il commerciante
di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è
obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale
devono essere indicate le generalità delle persone con cui le
operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a
richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere
conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione
dell'attività. I commercianti di armi devono altresì comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto
loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e
gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli
interessati. è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a
privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può
essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da
ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può
subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o
dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che
il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di
volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno
e con l'ammenda non inferiore a euro 129. L'acquirente o cessionario di
armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129.»
- Per il testo degli articoli 31-bis e 35 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, si veda l'art. 3 del presente decreto.
- Per il testo degli articoli 38, 42, 55 e 57 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, si vedano nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda
nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, si
veda nell'art. 5 del presente decreto.. La direttiva 91/477/CEE «Direttiva del Consiglio relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi.» è pubblicata nella
G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256. L'art. 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O., così
recita:
«Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria).
- 1.
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad
anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore
al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore
a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. è consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore
al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e
non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un
colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia
è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.»
- L'art. 97 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:
«Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza
licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a
cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore
a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero
un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a
polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed
un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza,
nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della
categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo
E, in quantità illimitata. Gli esplosivi di cui al comma precedente
devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure
in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al
presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare
esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità
superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini
degli articoli 50 e 51 della legge. Agli effetti dell'art. 50 della
legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e
il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità
non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda
categoria e a numero cinquanta detonanti.»
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Maroni, Ministro dell'interno Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo economico
La Russa, Ministro della difesa
Fazio,
Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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