(Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della
sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei
requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;
Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati
determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi
tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di
pericolosità;
Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate
alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle
disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi;
Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia
sotto il profilo tecnicoscientifico che medicolegale e
tecnicoprocedurale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell' 11 dicembre
1997;
Decreta:
Art. 1.
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
| 1) |
Requisiti visivi: |
| 2) |
Requisiti uditivi: |
| 3) | Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. |
| 4) | Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. |
| 5) | Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci. |
Art. 2.
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:
| 1) | Requisiti visivi: | |
| a) |
soggetti con visione binoculare: |
|
| b) |
soggetti monocoli: |
|
| c) | senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate. |
|
| 2) |
Requisiti uditivi: |
|
| 3) | Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. |
|
| 4) | Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. |
|
| 5) |
Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. |
|
Art. 3.
L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici
medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie
locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare
un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato
1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici
accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture
sanitarie pubbliche.
Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2),
viene consegnato all'interessato. Il giudizio di non idoneità deve
essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza
competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
Art. 4.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta
giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L.
competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici,
pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle
assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie
inerenti al caso specifico.
L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato
ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali
derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico
del richiedente.
Art. 5.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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