(Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2001, n. 178)
Art. 3.
Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi
1) |
Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: |
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a) |
il secondo comma dell'articolo
47 è sostituito dal seguente: |
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b) |
all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,"; |
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2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.". |
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