(Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46)
Articolo 37
Disposizioni finali.
.....
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma
dell'articolo
10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
modificato dall'articolo
1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e
dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
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