(Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1981, n. 159)
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti
pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a
segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari
di tiro a segno.
L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono
obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la
caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino
servizio presso le Forze armate dello Stato.
2. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle
sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente
articolo 1 è stabilita in L. 5.000.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede
ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base
delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle
rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni
anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.Gli aumenti di
cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di rilevazione.
3. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.
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