Legge 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

(Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77)

Articolo 1

(1).

(1) Sostituisce il primo periodo del sesto comma dell'art. 10, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 2

1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Articolo 3

Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.

 

 
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