(Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1986, n. 77)
Articolo 1
(1).
(1) Sostituisce il primo periodo del sesto comma dell'art. 10, L. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 2
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta
del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme
parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni
sportive interessate affiliate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi
sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche
strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego
nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge
18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è
redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo.
Articolo 3
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
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