§ 8
Delle armi e delle munizioni da guerra .
33. Sono «armi da guerra», ai sensi
dell'articolo
28 della legge , le armi di ogni specie,
da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate
per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso
militare.
Sono armi «tipo guerra» quelle che presentano caratteristiche analoghe
alle armi da guerra.
Sono «munizioni da guerra» le cartucce, i proiettili, le bombe,
la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle
armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.
34. La domanda per ottenere la licenza del Ministero
dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art.
28 della legge, oltre alle generalità
complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni
relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare
a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono
essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere
riportate sulla licenza.
35. Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali
da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del'interno, che la
esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero
della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà
di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
36. È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
37. La domanda per l'autorizzazione a raccogliere
o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita e alla
firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità
delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o
munizioni da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque
la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate
al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.
38. La domanda per l'autorizzazione ad importare
i materiali da guerra, oltre alle generalita e alla firma del richiedente,
deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente,
che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il
luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere
riportate sulla licenza.
39. Per ottenere la licenza ad esportare materiale
da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui
sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere
riportate sulla licenza.
40. Le domande per il transito nel Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
41. La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
§ 9
Delle passeggiate in forma militare.
42. Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
43. È considerata passeggiata in forma
militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni
con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in
luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
§ 10
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.
44. Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi
dell'art.
30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le
spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia
con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due
canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce
con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce
con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai
500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e
dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25
metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio
da sala» e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.
45. Per gli effetti dell'art.
30 della legge, sono considerati armi gli
strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa
alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti
da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa,
hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro,
e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale
e simili.
46. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione
per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Stato
armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui
al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione
dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art.
38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a),
b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente
regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
47. Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta
di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita,
devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti,
le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi,
nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o
detenute per la vendita.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può
essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato
non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo
munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo
38 della legge. Se la collezione riguarda
armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione
dell'epoca a cui risalgono le armi (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, lett. a), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
48. La licenza di cui all'art.
31 della legge, per la introduzione di armi
dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della
provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde
sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine
dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art.
41 del presente regolamento.
49. E' vietata l'introduzione nel Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.
50. L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno
del Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art.
34 della legge, deve essere presentato al
Questore della provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
51. La dichiarazione di chi esercita l'industria
della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni
mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
52. I commercianti di armi e coloro che esercitano
l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri
commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi
devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è
vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal
principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per
età e per condotta.
53. L'autorità di pubblica sicurezza ha
facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle
armi.
E' vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
54. Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
55. La licenza pel trasporto di un campionario di
armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla
quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e
per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza.
Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende
percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del
permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.
56. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.
57. L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni
o delle materie esplodenti, di cui all'art.
38 della legge, non incombe alle persone
autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi
o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
58. La denuncia è fatta nelle forme indicate
dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise
circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;
con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella
specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra
del Stato, salvo l'obbligo di cui all'art.
34, secondo comma, della legge il possessore
deve ripetere la denuncia di cui all'art.
38 della legge, nella località dove
il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è
in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente
denunciate.
59. Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi
deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con
l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari,
sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia
del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità
di pubblica sicurezza competente per territorio.
60. L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi
o delle materie esplodenti, di cui all'art.
40 della legge, può essere dato con
pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto,
all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi,
dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza
spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità
militare, che rilascia ricevuta.
61. La licenza pel porto d'armi è rilasciata,
secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia
in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea,
ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato
(1):
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento,
contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione
delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della
legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi
al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da
fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto
alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo,
compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, lett. b), punto 1, D.P.R. 28
maggio 2001, n. 311.
(2) Comma inserito dall'art. 3, lett. b), punto 2, D.P.R. 28 maggio 2001,
n. 311.
62. La domanda per ottenere la licenza di portare
armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e
corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un
mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede
l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per
l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché,
quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l'indicazione
del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e
a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni
di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello
Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art.
16 del regio decreto- legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge
4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
63. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.
64. L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
65. L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.
66. Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice.
67. L'interessato, all'atto della consegna della
licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi
al funzionario di pubblica sicurezza o al Sindaco.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
68. La rinnovazione annuale della licenza ha luogo
mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura
dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
69. Alla domanda di rinnovazione della licenza di
porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato
del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne
faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato
del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata
da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.
70. Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del codice di procedura penale.
71. Il libretto personale per le licenze di porto
d'armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni
quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle
generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative
al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi
annualmente.
72. L'autorità di pubblica sicurezza trasmette
al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo
precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione
e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta
della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla
autorità di pubblica sicurezza.
73. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti,
gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza,
i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di
istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art.
42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge
31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti,
a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della
legge 31 agosto 1907, numero 690 o di disposizioni speciali, possono portare,
senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il
servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne
ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto
ai fini della difesa personale.
74. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che,
nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente
direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio,
vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento
di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta
dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta
non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e
43 della legge.
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al
presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui
all'art.
42 della legge, soltanto per difesa personale,
durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni
e farne ritorno.
75. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.
76. I componenti delle società di tiro a segno
riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per
i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti
di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società
e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre
facoltà di rititarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una
società di tiro a segno a termini dell'art.
29 della legge.
77. Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
78. Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
79. Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
80. Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti
ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma
dell'art.
42 della legge: i coltelli e le forbici
con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti,
i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti,
gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta
e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente
regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo
i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché
il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri
nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama
affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui
lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di
lunghezza.
97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel
Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non
superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità
non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio,
ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate
a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella,
ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole
metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite
nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria
o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre
la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a
rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda
e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per
gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
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