Carta di Riconoscimento per Trasporto d'Armi


I componenti delle Società di Tiro a Segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchè siano muniti di una Carta di Riconoscimento vidimata dall'autorità locale di P.S., che ha sempre la facoltà di ritirarla, per ragioni di ordine pubblico.

(Art. 76 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

  

La vidimazione della Carta di Riconoscimento prevista dall'art. 76 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli artt. 42 e 44 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

(Comma dell'art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110)

 

La Carta di Riconoscimento autorizza il trasporto di armi, sia lunghe che corte, comuni o sportive, dalla propria abitazione al Poligono di Tiro che l'ha rilasciata e viceversa.

 

 
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